La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11334/2024, ha confermato il diritto di una collaboratrice linguistica universitaria a percepire le differenze retributive basate su un precedente giudicato. La Corte ha stabilito che, anche in presenza di modifiche normative successive, il trattamento retributivo più favorevole accertato da una sentenza passata in giudicato viene salvaguardato dalle apposite clausole legislative, non potendo essere peggiorato. Il ricorso dell'ateneo, basato sull'inapplicabilità del vecchio giudicato, è stato integralmente respinto.
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