Un lavoratore ha citato in giudizio il suo datore di lavoro, un Consorzio, per ottenere un'indennità chilometrica più elevata, basata sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) anziché sul Contratto Integrativo Regionale (CIR), meno favorevole. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, confermando la decisione della Corte d'Appello. La Corte ha stabilito che l'indennità, sebbene definita 'rimborso', ha natura di stipendio a causa della sua erogazione continuativa e forfettaria. Di conseguenza, prevale la disciplina del CCNL, più vantaggiosa, poiché la materia non era stata delegata alla contrattazione regionale.
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