Un fideiussore di una società si opponeva a un decreto ingiuntivo, sostenendo di essere un consumatore. La Cassazione, con ordinanza 19573/2024, ha rigettato la sua qualifica di consumatore, confermando che l'onere della prova spetta al garante. Tuttavia, ha accolto il ricorso su un altro punto, stabilendo che per i contratti di leasing risolti per inadempimento prima della legge 124/2017, si applica l'articolo 1526 c.c. e non la nuova disciplina. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
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