Una società immobiliare, garante per un finanziamento, si è opposta al pagamento richiesto da un istituto di credito. La Corte di Cassazione ha analizzato il caso, qualificando l'accordo come un contratto autonomo di garanzia. Il ricorso della società, basato sulla presunta nullità del contratto per violazione di norme antitrust, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che tale eccezione, non essendo stata sollevata nei gradi di merito e non supportata da prove ritualmente acquisite, non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
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