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Art. 163 Codice Penale — Anno 2022

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559 provvedimenti

Altri anni per Art. 163 Codice Penale

Spese di custodia dei beni sequestrati: condannati pagano tutto
Alcuni soggetti condannati si opponevano al recupero da parte dello Stato delle spese di custodia e amministrazione della loro societa, sequestrata e poi confiscata. I ricorrenti sostenevano che tali somme non fossero dovute o che fossero coperte dalla sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le spese di custodia dei beni sequestrati maturate prima della confisca definitiva gravano interamente sui condannati. Inoltre, la Corte ha chiarito che la sospensione della pena non si estende a queste spese, poiche l'obbligo di rimborso ha natura civile e ripristinatoria, non di sanzione penale. Di conseguenza, i condannati devono pagare tutte le spese.
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Rottamare auto confiscata è sottrazione di cose sequestrate
Un automobilista ha consegnato a un demolitore per la rottamazione un veicolo precedentemente sottoposto a sequestro e poi a confisca. Accusato del reato di sottrazione di cose sequestrate, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'elemento soggettivo, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sull'intenzione del colpevole riguardano valutazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità. Inoltre, la gravità del comportamento esclude la particolare tenuità del fatto, mentre i precedenti penali risultanti dal certificato impediscono la concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: sì anche col concordato
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto un concordato in appello concordando la pena a un anno e sette mesi di reclusione. La difesa ha espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena, e il Procuratore Generale ha prestato il consenso alla pena concordata senza opporsi alla richiesta. Tuttavia, la Corte d'Appello ha omesso di decidere sulla sospensione, ritenendo erroneamente che il concordato comportasse la rinuncia a tale beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che l'accordo sulla pena non esclude la valutazione del giudice sulla sospensione condizionale della pena se questa è stata esplicitamente richiesta dalle parti. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per una nuova decisione.
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Minaccia a pubblico ufficiale: l’ostruzionismo costa la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di minaccia a pubblico ufficiale nei confronti di un cittadino che aveva ostacolato un custode giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni. L'imputato aveva assunto un atteggiamento fortemente aggressivo per impedire la consegna di un bene pignorato. La difesa contestava l'attendibilità della persona offesa e chiedeva l'ammissione alla messa alla prova. I giudici hanno rigettato il ricorso, evidenziando che il comportamento ostruzionistico e il clima di tensione configurano pienamente il reato. Inoltre, i precedenti penali dell'imputato e la commissione di successivi illeciti giustificano il diniego della messa alla prova e delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Violazione del foglio di via: condanna ferma anche col perdono
Il caso riguarda un uomo condannato per la violazione del foglio di via, sorpreso a Firenze nonostante il divieto triennale di ritorno emesso dal Questore. L'imputato era anche accusato di truffe dello specchietto. La Corte d'Appello ha ridotto la pena a tre mesi di arresto, negando le attenuanti generiche e la sospensione condizionale a causa della gravità della condotta. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'invalidità del provvedimento e l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il foglio di via conteneva regolarmente l'ordine di rientro alla residenza e la gravità del comportamento giustifica il diniego dei benefici, a nulla rilevando il perdono delle vittime delle truffe collegate.
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Tentata rapina impropria: quando un furto diventa violenza
Una donna sorpresa a rubare in un supermercato ha lanciato la propria borsa contro l'addetto alla sicurezza e gli ha strappato la maglietta per fuggire. Condannata nei gradi precedenti, ha proposto ricorso sostenendo si trattasse di un semplice furto e non di tentata rapina impropria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'uso di qualsiasi energia fisica contro la vittima trasforma il furto in rapina. Inoltre, la Corte ha confermato il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena, spiegando che per ottenerli non basta l'assenza di precedenti penali, ma servono elementi positivi che facciano sperare in un buon comportamento futuro. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata: i precedenti pesano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato in appello. Inoltre, la Cassazione ha confermato che i numerosi precedenti penali del ricorrente per reati contro la persona e il patrimonio impediscono una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. Di conseguenza, la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata legittimamente respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: stop al terzo beneficio
Il Tribunale ha condannato L'Imputato a sei mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, concedendogli la sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione poiché L'Imputato aveva già beneficiato di questa misura per due volte in passato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la legge vieta di concedere il beneficio per la terza volta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla concessione del beneficio, eliminando definitivamente la sospensione condizionale della pena. L'Imputato dovrà quindi scontare la condanna senza poter usufruire di questa agevolazione.
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Rapina aggravata in concorso: basta il pugno, non serve rubare
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rapina aggravata in concorso a carico di un soggetto che aveva colpito con un pugno al torace la vittima, permettendo al complice di sottrarle il portafogli. La difesa contestava la mancanza di prove fisiche della refurtiva e l'assenza di un contributo diretto al furto da parte del ricorrente. I giudici hanno chiarito che l'uso della violenza fisica, finalizzato a facilitare l'azione del complice, configura pienamente la rapina aggravata in concorso. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato dalla particolare gravità dell'aggressione e dalla forza intimidatrice esercitata congiuntamente dai due malfattori, elementi che superano qualsiasi valutazione sulla situazione lavorativa del condannato. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Furto di energia elettrica: condanna confermata e multa salata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di furto di energia elettrica. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare le prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente giustificano il rifiuto dei benefici di legge. La Suprema Corte ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per condanne passate
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe negato il beneficio basandosi solo su carichi pendenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego non si fondava su semplici sospetti, ma su tre precedenti condanne definitive, di cui due specifiche per droga, idonee a configurare una recidiva entro i cinque anni. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: no a formule generiche
Il Conducente, fermato dalla polizia per un controllo con etilometro, fuggiva ad alta velocità puntando l'auto contro un agente. Condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ricorreva in Cassazione lamentando il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna, ma ha accolto il ricorso sulla sospensione condizionale della pena. I giudici d'appello avevano infatti negato il beneficio usando una motivazione generica e priva di una reale analisi sul rischio che l'imputato commettesse nuovi reati. La sentenza è stata annullata limitatamente a questo punto, con rinvio alla Corte d'appello per una nuova valutazione.
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Sospensione condizionale della pena: bugie in aula e vecchi reati
L'Imputato viene condannato per aver mentito al giudice sui propri precedenti penali durante un processo. La Corte d'Appello nega la sospensione condizionale della pena ritenendo ostative le sue precedenti condanne. L'Imputato ricorre in Cassazione. I giudici di legittimità confermano la colpevolezza per le false dichiarazioni, ma accolgono il ricorso sul trattamento sanzionatorio. La Cassazione chiarisce che le condanne passate convertite in pena pecuniaria o relative a contravvenzioni non impediscono la concessione del beneficio. Di conseguenza, la sentenza viene annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione su questo specifico punto.
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Sospensione condizionale della pena: il patteggiamento non salva
L'Imputato, condannato per lesioni personali gravi, ricorre in Cassazione lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sostiene che il precedente reato di omicidio colposo, definito con patteggiamento a pena detentiva sospesa, fosse ormai estinto e non potesse ostacolare la concessione di un secondo beneficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'estinzione degli effetti del patteggiamento rileva ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale della pena solo se la precedente condanna riguardava una pena pecuniaria o sostitutiva, e non una pena detentiva. Inoltre, la gravità della nuova condotta dimostra l'assenza di un effetto dissuasivo della precedente condanna, impedendo una prognosi favorevole per il futuro.
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Particolare tenuità del fatto: negata se lo spaccio è ripetuto
Il caso riguarda un uomo condannato per molteplici episodi di spaccio di sostanze stupefacenti commessi in un breve arco temporale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la reiterazione di sei cessioni di droga in un mese configura un comportamento abituale. Tale abitualità esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto, anche in presenza di un reato continuato. Inoltre, la serialità delle condotte impedisce una prognosi favorevole per la sospensione della pena. L'imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese.
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Sospensione condizionale della pena: negata a chi non lavora
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata contro la sentenza d'appello che le negava il beneficio della sospensione condizionale della pena. I giudici di merito hanno motivato il diniego basandosi su elementi concreti: una precedente condanna per un reato simile, una denuncia per truffa, la mancanza di un'occupazione lavorativa stabile e una spiccata capacità a delinquere. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Di conseguenza, l'imputata perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata ma sanzioni ridotte
L'Imprenditore, condannato per reati fallimentari a due anni di reclusione e a dieci anni di pene accessorie, ricorre in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva negato il beneficio a causa di un precedente reato estinto, la cui pena cumulata superava i limiti di legge. La Cassazione conferma il diniego, stabilendo che l'estinzione della pena non cancella gli effetti penali ostativi alla sospensione condizionale della pena. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso sulla durata delle pene accessorie fallimentari: la misura fissa di dieci anni è illegale dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma. La sentenza viene quindi annullata limitatamente alla durata di tali sanzioni accessorie, con rinvio alla Corte d'appello per la loro rideterminazione in concreto.
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Sospensione condizionale della pena negata anche se incensurati
I Ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa ha valorizzato lo stato di incensuratezza, l'ammissione degli addebiti e l'avvenuto risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il risarcimento aveva una valenza meramente utilitaristica e che la condotta non era episodica, rivelando una spiccata capacità professionale nel delinquere. Di conseguenza, la prognosi di recidiva resta negativa e il beneficio non può essere concesso.
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Sospensione condizionale della pena: il beneficio che danneggia
Il Datore di Lavoro veniva condannato a un'ammenda di 2.500 euro per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, avendo omesso di documentare le verifiche di ancoraggio di un'impalcatura a nove metri d'altezza. Il Tribunale concedeva d'ufficio la sospensione condizionale della pena. Il Datore di Lavoro impugnava la decisione, lamentando che tale beneficio, applicato a una sola pena pecuniaria senza sua richiesta, gli avrebbe precluso di usufruirne in futuro per condanne detentive più gravi. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la valutazione sulla convenienza della sospensione condizionale della pena spetta esclusivamente all'imputato. Di conseguenza, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza poiché nel frattempo il reato si era estinto per prescrizione.
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Sospensione condizionale della pena: pesano i carichi pendenti
Un uomo viene condannato per aver venduto una dose di cocaina. La Corte d'Appello conferma la condanna a otto mesi di reclusione, negando la sospensione condizionale della pena a causa di due carichi pendenti recenti. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentando la mancata concessione del beneficio e l'eccessività della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata basandosi sui precedenti di polizia e sui carichi pendenti, utili per formulare un giudizio prognostico negativo sulla condotta futura del reo. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazioni dettagliate se si attesta su livelli medio-bassi. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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