Un cittadino sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ha violato le prescrizioni imposte, rientrando presso la propria abitazione oltre l'orario stabilito delle ore 21:00 in due distinte occasioni. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, difetti nella contestazione del reato e l'assenza di un reale sconto sanzionatorio per le attenuanti generiche riconosciute. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi inerenti alla responsabilità, confermando che la reiterazione delle condotte esclude l'occasionalità della violazione. Ha tuttavia accolto il ricorso sul calcolo della pena: i giudici di merito non avevano applicato la riduzione prevista per le attenuanti generiche. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ridotto la pena da un anno a otto mesi di arresto.
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