Una fondazione ha citato in giudizio un privato per l'occupazione senza titolo di un immobile, chiedendo il rilascio e il ristoro economico. La controparte ha sostenuto di essere proprietaria in forza di una scrittura privata del 1985 e ha chiesto l'usucapione. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo l'atto di acquisto, qualificandolo come donazione priva della forma necessaria, e ha condannato gli eredi al rilascio del bene e al risarcimento danni generico. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità dell'atto e il rigetto dell'usucapione, ma ha accolto il ricorso riguardo alla condanna risarcitoria. Il giudice di merito ha infatti violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, emettendo una condanna generica in assenza del consenso della parte contumace, laddove l'attrice aveva inizialmente richiesto una liquidazione specifica dei danni.
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