Un Comune aveva erogato indennità ai propri dipendenti basandosi su contratti integrativi poi dichiarati nulli. La Corte d'Appello aveva stabilito l'irripetibilità dell'indebito per i lavoratori, applicando una norma di sanatoria. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso del Comune. Ha chiarito che la sanatoria, prevista dall'articolo 4, comma 3, del D.L. 16/2014, non ha un'applicazione retroattiva illimitata. Essa si applica solo agli atti di costituzione e utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 e prima dei termini di adeguamento. La sentenza impugnata aveva errato estendendo la sanatoria a periodi precedenti.
Continua »