Una società appaltatrice ha agito contro un'Amministrazione Comunale per ottenere il pagamento di interessi moratori derivanti dal ritardo nel saldo di alcune fatture. L'ente pubblico aveva sospeso i pagamenti per attivare l'intervento sostitutivo, avendo riscontrato irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali da parte dell'impresa. La Corte di Cassazione ha confermato che il ritardo nel pagamento, causato dalla necessità di regolarizzare la posizione contributiva dell'appaltatore tramite l'intervento sostitutivo, non è imputabile al debitore. Di conseguenza, è esclusa la configurabilità della mora e il diritto agli interessi, poiché l'ente ha agito secondo buona fede e nel rispetto delle normative vigenti.
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