Un centro diagnostico privato si è opposto alla richiesta di un'Azienda Sanitaria Provinciale di restituire somme percepite per prestazioni sanitarie erogate tra il 2008 e il 2012. L'ASP basava la sua pretesa sull'applicazione retroattiva di uno 'sconto tariffario' obbligatorio. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale sconto, previsto da una legge nazionale, aveva un'efficacia limitata al triennio 2007-2009. Di conseguenza, la richiesta di restituzione è stata ritenuta legittima solo per gli anni 2008 e 2009, ma non per il periodo 2010-2012, annullando parzialmente la decisione della Corte d'Appello e rinviando il caso per una nuova valutazione.
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