La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22843/2025, ha stabilito che il diritto di voto nel concordato fallimentare non può essere escluso sulla base di una mera inimicizia personale tra il creditore e il proponente. Un conflitto di interessi, per giustificare l'esclusione, deve essere oggettivo e preesistente alla votazione. La Corte ha inoltre confermato che il creditore, il cui voto decisivo sia stato illegittimamente 'sterilizzato', ha sempre l'interesse ad agire per opporsi all'omologazione del concordato, a prescindere da una valutazione di convenienza economica dell'alternativa fallimentare.
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