Una società editrice ha contestato la richiesta di oltre 270.000 euro di contributi previdenziali da parte dell'ente di previdenza dei giornalisti. L'ente riteneva che sei collaboratori, formalmente autonomi, fossero in realtà dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'editore. La Corte ha chiarito che, nel lavoro giornalistico, si applica il concetto di subordinazione attenuata. Questa si riscontra quando il lavoratore è inserito stabilmente nella redazione, riceve una retribuzione fissa mensile e usa i beni aziendali, a prescindere dall'assenza di un orario rigido o dalla definizione formale del contratto. Vince l'ente previdenziale: l'editore deve pagare i contributi e le spese di giudizio.
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