La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7527/2024, ha stabilito che la disciplina introdotta dalla Legge n. 124/2017 si applica anche agli effetti non ancora esauriti dei contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore. La Corte ha rigettato il ricorso di una società immobiliare, confermando la decisione dei giudici di merito. È stato chiarito che non si tratta di un'applicazione retroattiva della norma, bensì di un'interpretazione storico-evolutiva che tiene conto del nuovo 'tipo' negoziale introdotto dal legislatore, superando la precedente distinzione tra leasing di godimento e traslativo. I motivi relativi alla presunta eccessività della clausola penale sono stati dichiarati inammissibili.
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