La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un conduttore che aveva esercitato il recesso anticipato da un contratto di locazione commerciale adibito a farmacia. La Corte ha stabilito che la volontà di espandere la propria attività, pur essendo un'esigenza imprenditoriale, non costituisce un "grave motivo" che legittima il recesso conduttore. Tale decisione deve fondarsi su eventi imprevisti, oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore. Di conseguenza, il recesso è stato dichiarato inefficace e il conduttore condannato al pagamento dei canoni fino alla data in cui l'immobile è stato nuovamente locato.
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