Una società cliente ha citato in giudizio il proprio fornitore di energia elettrica davanti al Tribunale di Viterbo, contestando un aumento unilaterale delle tariffe. Il fornitore ha eccepito l'incompetenza territoriale, invocando la clausola contrattuale che stabiliva il foro esclusivo di Roma, accettata online tramite una semplice spunta ("flag"). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società cliente, stabilendo che per l'efficacia delle clausole vessatorie nei contratti online (B2B) non basta una semplice spunta su una casella web. È invece necessaria una firma elettronica, anche leggera (come un codice OTP), che garantisca una specifica e consapevole approvazione scritta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Viterbo, condannando il fornitore alle spese.
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