Un professionista, titolare di una polizza di tutela legale, viene sottoposto a procedimento penale per reati dolosi, successivamente archiviato per insussistenza dei fatti. La compagnia assicurativa rifiuta di rimborsare le spese di difesa, invocando la clausola che esclude la copertura per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista, stabilendo che l'esclusione opera solo in presenza di un accertamento definitivo del dolo e non per la sola contestazione formale dell'accusa. Inoltre, i giudici chiariscono che per ottenere l'indennizzo delle spese sostenute non è necessario il previo pagamento della parcella del difensore, essendo sufficiente la presentazione della fattura.
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