Una società automobilistica si oppone al pagamento delle provvigioni richieste da una società di brokeraggio assicurativo. Dopo la condanna in appello, la società automobilistica propone ricorso in Cassazione indicando però nel ricorso l'indirizzo vecchio del proprio avvocato, trasferito da anni. La società di brokeraggio tenta la notifica del controricorso all'indirizzo indicato, ma questa fallisce. Esegue quindi una seconda notifica all'indirizzo corretto, ma oltre il termine di legge. La Corte di Cassazione dichiara ammissibile il controricorso tardivo disponendo la rimessione in termini automatica della società di brokeraggio, poiché l'errore è dipeso dalla condotta scorretta e non leale della ricorrente. Nel merito, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, in quanto volto a richiedere un inammissibile riesame dei fatti già accertati nei gradi precedenti, confermando la condanna della società automobilistica al pagamento delle provvigioni e delle spese legali.
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