Un amministratore di società fallita, condannato per bancarotta fraudolenta per aver distratto fondi, ha visto la durata delle sue pene accessorie ridotta a due anni dalla Corte d'Appello in sede di rinvio. La Cassazione aveva annullato la precedente condanna a dieci anni, chiedendo una nuova valutazione delle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta, basata sui criteri dell'Art. 133 c.p. L'imputato ha nuovamente ricorso, lamentando la mancata considerazione del suo stato di detenzione domiciliare e l'inadeguatezza della motivazione sulle pene accessorie. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la corretta e ben motivata riduzione delle pene accessorie.
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