La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, avendo registrato un tasso alcolemico fino a 1,70 g/l. La difesa sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che, in base alle riforme recenti, il corso della prescrizione si arresta definitivamente con la sentenza di primo grado. Da quel momento si applicano solo le regole sull'improcedibilità per superamento dei termini di impugnazione. La Suprema Corte ha inoltre confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, evidenziando la gravità della condotta e la presenza di precedenti specifici del conducente, che aveva già beneficiato in passato della messa alla prova. L'automobilista perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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