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Art. 133 Codice Penale — Anno 2026

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2540 provvedimenti

Altri anni per Art. 133 Codice Penale

Associazione di stampo mafioso: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a dieci anni di reclusione per il reato di associazione di stampo mafioso a carico dell'imputata. La donna svolgeva il ruolo di contabile e tramite tra il capo clan detenuto e gli affiliati operanti sul territorio. La difesa ha contestato la credibilità del collaboratore di giustizia e la presunta mancanza di riscontri oggettivi sui singoli fatti. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che le dichiarazioni del pentito sono state correttamente valutate insieme ai riscontri di intercettazioni ambientali e testimonianze. La pena edittale applicata risulta congrua e priva di sconti per via dell'elevata gravità delle condotte contestate.
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Dolo eventuale nella ricettazione: quando il sospetto diventa reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per ricettazione. L'Imputato sosteneva la propria ignoranza circa l'origine illecita dei beni trovati in suo possesso, richiedendo la riqualificazione del fatto in incauto acquisto e il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che sussiste il dolo eventuale nella ricettazione quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della provenienza delittuosa del bene, senza fornire alcuna giustificazione plausibile del suo possesso. I giudici hanno inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali e della condotta tenuta durante i controlli. La condanna è stata quindi confermata con sanzione pecuniaria.
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Circostanze attenuanti generiche: no a sconti massimi automatici
Tre imputati hanno contestato la decisione della Corte di Appello davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una riduzione di pena insufficiente. I ricorrenti pretendevano la concessione della massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La quantificazione dello sconto di pena rientra nella piena valutazione del giudice di merito. Quest'ultimo ha commisurato la diminuzione all'unico elemento favorevole accertato nel processo. Di conseguenza, i tre soggetti hanno perso la causa e hanno ricevuto la condanna al pagamento delle spese di giudizio oltre a tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: spetta al giudice ordinario
L'Ente Gestore dei servizi energetici ha disposto la decadenza dai benefici tariffari nei confronti di una Società produttrice di energia solare per irregolarità amministrative. A seguito della conferma definitiva della decadenza in sede giudiziaria, l'Ente ha avviato un'azione per la restituzione incentivi fotovoltaico corrisposti in passato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, quando il provvedimento autoritativo di decadenza è oramai definitivo, il potere pubblico dell'amministrazione si considera del tutto esaurito. Pertanto, la richiesta di rimborso delle somme erogate si trasforma in una pura azione civile di indebito oggettivo. La competenza a decidere la controversia spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso presentato dalla Società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice civile.
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Diniego delle attenuanti generiche tra precedenti e rigetto
L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e la mancata concessione di una pena sostitutiva. La difesa ha giustificato la condotta richiamando una presunta dipendenza da strumenti tecnologici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dai numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato. Inoltre, la presunta dipendenza non è stata provata in giudizio. La Corte ha ribadito che il giudice non deve analizzare ogni singolo argomento difensivo, ma può fondare il rifiuto sulla prevalenza degli elementi negativi. L'imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione e condanna
L'Imputato ha presentato impugnazione contestando la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. La difesa ha lamentato la mancata audizione di alcuni testimoni e sanitari, una discrasia temporale del reato e l'eccessiva severità della pena. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice territoriale ha legittimamente escluso prove superflue e che le censure sulla pena risultavano generiche. I giudici hanno inoltre accertato che la discrepanza temporale non era mai stata sollevata in appello. I Supremi Giudici hanno pronunciato la definitiva inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando integralmente la condanna e imponendo all'imputato il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Prevalenza delle attenuanti generiche: no a censure di fatto
L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, contestando la mancata valorizzazione del proprio stato di agitazione e negando la prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione dello stato emotivo e il bilanciamento delle circostanze attenuanti rientrano nel potere discrezionale riservato al giudice di merito. La personalità negativa dell'autore del reato giustifica la mancata concessione di sconti di pena ulteriori. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per Cassazione inammissibile: condanna e sanzione
Un imputato ha impugnato la sentenza di condanna della Corte di Appello contestando l'attendibilità di una testimonianza e l'entità della pena inflitta. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile. Il ricorrente ha sollevato censure generiche basate sul merito dei fatti e smentite dalle prove raccolte, senza individuare vizi di legittimità. Inoltre, la Corte di merito aveva già applicato il minimo edittale della sanzione. La Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato, disponendo il pagamento delle spese del procedimento penale e il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso inammissibile per genericità: confermata la condanna
Un imputato ha proposto impugnazione contro la decisione della Corte di Appello contestando i criteri di calcolo della sanzione inflitta. Il ricorrente ha formulato censure astratte senza attaccare puntualmente l'ampia e dettagliata motivazione fornita dai giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, evidenziando la totale assenza di un confronto critico con la sentenza gravata. Il mancato rispetto dei requisiti legali di specificità ha comportato la condanna del cittadino al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sanzioni sostitutive della pena detentiva e limiti del giudice
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle sanzioni sostitutive della pena detentiva a seguito di condanna penale. Il condannato ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione nella decisione d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito conserva un potere discrezionale nell'applicazione delle misure alternative. Nel caso specifico, i precedenti penali dell'Imputato, la gravità delle modalità della condotta e l'assenza di collaborazione nell'individuazione del complice giustificano pienamente la decisione di diniego. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Diniego delle pene sostitutive: i precedenti frenano il ricorso
Un automobilista viene condannato per violazione del Codice della Strada a quattro mesi di arresto e duemila euro di ammenda. L'imputato richiede la conversione della pena detentiva in misura alternativa, ma il giudice dispone il diniego delle pene sostitutive a causa dei suoi gravi e numerosi precedenti penali. L'uomo propone ricorso in Cassazione sostenendo l'illogicità della decisione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che la presenza di precedenti specifici giustifica da sola il rigetto del beneficio per l'elevato rischio di reiterazione del reato. L'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricettazione e particolare tenuità del fatto: il valore conta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di ricettazione. L'imputato deteneva una pluralità di beni di valore economico significativo senza fornire spiegazioni attendibili sulla loro provenienza. La Suprema Corte ha ribadito che la consapevolezza dell'origine illecita si ricava dalla natura dei beni e dall'assenza di giustificazioni credibili. I giudici hanno escluso sia l'attenuante della lieve entità sia l'istituto della ricettazione e particolare tenuità del fatto, poiché la consistenza quantitativa e il valore della merce dimostrano un danno rilevante. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Ricettazione di auto rubata: senza scuse scatta la condanna
Un cittadino è stato sorpreso alla guida di un veicolo risultato rubato, senza fornire alcuna giustificazione plausibile riguardo al possesso del mezzo. Condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione di auto rubata, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha lamentato una scorretta valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la disponibilità di refurtiva senza una spiegazione attendibile integra pienamente il reato di ricettazione. Inoltre, le doglianze presentate sono risultate generiche e prive di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Recidiva e attenuanti generiche: nessun favorevole bilanciamento
L'imputato ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Il soggetto ha criticato la dichiarazione di responsabilità penale, la misura della pena inflitta e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante della recidiva reiterata. I Supremi Giudici hanno rilevato la genericità delle censure riguardanti la colpevolezza e la quantificazione della sanzione, confermando la piena correttezza della decisione dei giudici di secondo grado. Inoltre, la Corte ha ribadito il divieto normativo di far prevalere le circostanze attenuanti in presenza di recidiva qualificata. Di conseguenza, il rapporto tra recidiva e attenuanti generiche non ha consentito riduzioni punitive. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente al rimborso delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per motivi generici e pena confermata
La Corte di Cassazione ha esaminato l'impugnazione proposta da un'imputata contro la sentenza d'appello relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa contestava la misura della pena inflitta senza tuttavia criticare in modo analitico i criteri specifici utilizzati dai giudici di secondo grado. La Suprema Corte ha rilevato che le censure sollevate erano meramente fattuali e del tutto prive di confronto con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, i giudici hanno sancito l'inammissibilità del ricorso per motivi generici, confermando la condanna definitiva e ordinando alla ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: ricorso respinto
Un imputato ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. Il ricorrente ha contestato la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Il giudice di secondo grado aveva già esaminato in modo logico e dettagliato le tesi difensive, motivando esaustivamente le ragioni del diniego della riduzione sanzionatoria. La Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione dei fatti già correttamente operata dai giudici precedenti. Il condannato deve pertanto pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un giudizio viziato da colpa.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: confermata condanna
L'Imputato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di usura, estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Egli ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione lamentando vizi nella valutazione delle prove, nell'attendibilità della persona offesa e nel calcolo della pena. La Suprema Corte ha confermato la validità della sentenza precedente. I giudici hanno chiarito che il controllo di legittimità non permette una nuova ricostruzione dei fatti. La credibilità della vittima è risultata ampiamente provata da riscontri oggettivi e documentali. L'applicazione della recidiva, il diniego delle attenuanti e la confisca del denaro derivante dal narcotraffico sono apparsi privi di difetti logici. La vicenda si è conclusa con l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la condanna al pagamento delle spese.
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Rideterminazione della pena per furto pluriaggravato e recidiva
Due soggetti venivano condannati per tentato furto con scasso presso un ufficio automobilistico, seguito da fuga e resistenza all'arresto. A seguito di una precedente decisione di annullamento, i giudici di merito escludevano l'aggravante del furto in privata dimora, riqualificando la condotta in tentato furto pluriaggravato. Ciononostante, la corte territoriale confermava la sanzione originaria. I condannati proponevano ricorso per Cassazione lamentando l'assenza di uno sconto di pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, precisando che la rideterminazione della pena per furto pluriaggravato rientra nella discrezionalità del giudice. Poiché la cornice edittale per il furto pluriaggravato coincide con quella del furto in abitazione e la sanzione risulta motivata dalla gravità del fatto e dalla recidiva, la decisione è legittima. Gli imputati sono stati condannati alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Guida in stato di ebbrezza: no ai benefici per chi nega i fatti
Un automobilista è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale con ribaltamento dell'auto. Gli operanti hanno trovato l'uomo incastrato tra i sedili con un tasso alcolemico superiore a 2,0 g/l. L'imputato ha sostenuto che al volante ci fosse un'altra persona e ha richiesto la sospensione condizionale della pena o il lavoro di pubblica utilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la responsabilità del conducente sulla base dei rilievi e hanno negato i benefici sanzionatori a causa della gravità dei fatti, dei precedenti penali dell'automobilista e della totale mancanza di rivisitazione critica della propria condotta.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: la pena resta fissa
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello, contestando la determinazione del trattamento punitivo e la valutazione delle circostanze. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno stabilito che il giudizio sulla pena rientra nelle valutazioni riservate al merito. Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione risulta sufficiente, logica e priva di vizi. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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