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Art. 133 Codice Penale — Anno 2026

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2540 provvedimenti

Altri anni per Art. 133 Codice Penale

Pericolosità sociale: la perizia medica non basta per la misura
Il Tribunale di sorveglianza applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata a un condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuto seminfermo di mente e con dipendenze, basandosi esclusivamente su una perizia psichiatrica. Il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata valutazione della sua condotta in carcere e delle sue attuali condizioni di vita. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accertamento della pericolosità sociale non può basarsi solo sul parere degli esperti psichiatrici. Il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi dell'articolo 133 del codice penale, inclusi il comportamento del reo e il contesto sociale, per verificare l'effettivo e attuale rischio di recidiva. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Reddito di cittadinanza: la firma altrui non evita la condanna
Il Beneficiario è stato condannato per aver omesso di dichiarare nella D.S.U. il reale valore del patrimonio mobiliare familiare (oltre ventunomila euro anziché circa settemila) al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza. La difesa ha impugnato la condanna sostenendo che la D.S.U. fosse stata firmata dal coniuge e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la firma del coniuge sulla D.S.U. non esclude la responsabilità del richiedente che ha presentato la domanda principale. Inoltre, l'esclusione della particolare tenuità del fatto è corretta poiché il beneficio è stato percepito per diversi mesi e la difesa non ha provato l'esiguità del danno economico né l'effettivo risarcimento.
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Porto di oggetti atti ad offendere: condanna per il cacciavite
Un cittadino è stato condannato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere perché sorpreso di notte, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, mentre si aggirava tra le auto in sosta con un cacciavite in tasca. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato di fuggire. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna a sei mesi di arresto e mille euro di ammenda. I giudici hanno chiarito che il cacciavite, se portato in circostanze di tempo e di luogo sospette e senza una valida giustificazione, costituisce uno strumento atto a offendere. Inoltre, la Cassazione ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali dell'uomo, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali.
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Offerta in vendita di armi: condannato anche senza il sequestro
Un uomo è stato condannato per detenzione e offerta in vendita di armi. La difesa sosteneva che si trattasse solo di un tentativo di truffa con un'arma giocattolo, mostrata in videochiamata, e che mancasse la prova della reale disponibilità delle armi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità se la motivazione della sentenza d'appello è logica e completa. Inoltre, la memoria difensiva è stata respinta perché depositata in ritardo rispetto ai termini di legge. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di ricettazione: possedere un’arma rubata costa la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per detenzione abusiva di un fucile e per il reato di ricettazione dello stesso. L'imputato sosteneva di non conoscere la provenienza furtiva dell'arma. I giudici hanno chiarito che il possesso di cose rubate, in mancanza di una spiegazione attendibile sulla loro provenienza e senza prove di aver commesso il furto in prima persona, configura pienamente il reato di ricettazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna a dieci mesi di reclusione e ottocento euro di multa, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso.
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Concessione di lavori pubblici: il Comune risarcisce il Fallimento
Un Comune concede a una società a capitale misto il diritto di superficie per realizzare un parcheggio multipiano. Dopo il fallimento della società, il Comune dichiara decaduta la concessione e acquisisce l'area. Il Consiglio di Stato annulla l'acquisizione, qualificando il rapporto come concessione di lavori pubblici. La Curatela fallimentare chiede quindi al giudice ordinario il risarcimento per l'occupazione illegittima. La Corte d'Appello dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione annullano la decisione: poiché esiste un giudicato sulla natura di concessione di lavori pubblici e la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto paritetico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per la decisione sul risarcimento.
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Ripetizione dell’indebito: il GSE deve adire il giudice civile
Un'azienda attiva nel settore fotovoltaico ha perso il diritto alle tariffe incentivanti a causa di alcune violazioni accertate dal Gestore dei Servizi Energetici. Successivamente, il Gestore ha avviato un'azione di ripetizione dell'indebito per ottenere la restituzione delle somme già erogate. Mentre i giudici amministrativi ritenevano di avere la competenza a decidere, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Infatti, una volta che il provvedimento di decadenza è diventato definitivo, la richiesta di restituzione delle somme non comporta più l'esercizio di poteri pubblici autoritativi, ma si risolve in una comune pretesa di credito regolata dal diritto civile.
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Giurisdizione appalti pubblici: risarciti i ritardi della PA
Un'impresa appaltatrice ha chiesto il risarcimento dei danni alla Pubblica Amministrazione per i ritardi accumulati nella fase di approvazione del progetto di un parcheggio multipiano, che hanno causato un andamento anomalo dei successivi lavori. La Corte d'Appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la giurisdizione appalti pubblici spetta al giudice ordinario civile. Poiché il contratto è stato regolarmente firmato ed eseguito, i ritardi della fase precedente si riflettono direttamente sul rapporto contrattuale, coinvolgendo diritti soggettivi delle parti e non semplici interessi legittimi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per la decisione sul merito dei danni richiesti.
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Scarico di reflui non autorizzato: condannato l’inquilino
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti del titolare di un'impresa per il reato di scarico di reflui non autorizzato. L'imputato si era difeso sostenendo di essere un semplice inquilino dell'area e non il proprietario, ritenendo quindi impossibile regolarizzare la propria posizione. I giudici hanno respinto questa tesi, stabilendo che la responsabilità penale ricade su chi gestisce materialmente l'attività inquinante, a prescindere dalla proprietà del terreno. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sanzione pecuniaria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, escludendo la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
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Possesso di segni distintivi: fuggire non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo sorpreso nei pressi di alcune villette con un telefono schermato per evitare la localizzazione. Poco distante, in un bidone, le forze dell'ordine hanno rinvenuto ricetrasmittenti e pettorine dell'Arma. L'imputato risponde del reato di possesso di segni distintivi, punito dall'articolo 497-ter del codice penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in modo logico e coerente. La Cassazione non può riesaminare le prove o effettuare una nuova valutazione dei fatti, compito riservato esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Peculato in ricevitoria: condanna certa ma la pena si riduce
Una concessionaria di una ricevitoria del lotto è stata condannata per il reato di peculato per non aver versato all'Erario oltre tredicimila euro di incassi. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale, ma ha accolto il ricorso della difesa su due punti cruciali. I giudici di appello hanno infatti sbagliato a negare le attenuanti generiche basandosi sul silenzio dell'imputata durante il processo, che costituisce un legittimo diritto di difesa. Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di sottrarre dalla somma da confiscare i duemila euro che la donna aveva già restituito spontaneamente dopo il reato. La Cassazione ha quindi annullato la decisione limitatamente alla pena e alla confisca, disponendo un nuovo calcolo favorevole alla ricorrente.
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Fondi migranti: Onlus e associazione a delinquere smascherate
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre soggetti condannati per il reato di associazione a delinquere e truffa aggravata. Gli imputati avevano costituito diverse Onlus e cooperative fittizie al solo scopo di aggiudicarsi appalti pubblici indetti dalle prefetture per l'accoglienza dei migranti. Attraverso la presentazione di documenti incompleti, false fatturazioni e triangolazioni societarie, il gruppo drenava sistematicamente fondi pubblici per scopi personali. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale dei ricorrenti, evidenziando come la partecipazione al sodalizio criminoso fosse provata da intercettazioni telefoniche e flussi finanziari ingiustificati. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di difesa a favore del Ministero dell'Interno.
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Porto ingiustificato di coltello: la fuga aggrava la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il porto ingiustificato di coltello a serramanico. L'uomo era stato fermato dalle forze dell'ordine fuori dalla propria abitazione e aveva tentato la fuga. I giudici hanno confermato la condanna, escludendo l'attenuante della lieve entità del fatto a causa dei precedenti penali specifici dell'imputato e della sua condotta elusiva durante il controllo. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla gravità del fatto spetta al giudice di merito e che la fuga dimostra la pericolosità del comportamento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: no allo sconto per l’incendiario
L'Imputato è stato condannato per due episodi di incendio, identificato grazie a una testimone oculare e alle riprese video analizzate dalle forze dell'ordine. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e lamentando il diniego della particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare le prove e hanno confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la semplice incensuratezza non basta a ottenerle in assenza di elementi positivi. Inoltre, la gravità del pericolo creato dagli incendi notturni in pieno centro abitato esclude la particolare tenuità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Porto illegale di armi: la ricerca web tradisce il colpevole
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per porto illegale di armi, minaccia ed esplosione in luogo pubblico. La difesa sosteneva che la pistola fosse un giocattolo, data l'assenza di bossoli. Tuttavia, i giudici hanno confermato la condanna valorizzando la finalità intimidatoria dello sparo durante una lite, il fatto che l'uomo si fosse subito disfatto dell'arma e le sue successive ricerche online sul tempo di permanenza dei residui dello sparo. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che l'assenza di precedenti penali non basta per ottenere le attenuanti generiche e che la determinazione della pena inferiore alla media edittale non richiede una motivazione dettagliata. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Porto abusivo di armi: il coltello in tasca costa tremila euro
Il caso riguarda Il Ricorrente, condannato per il porto abusivo di armi, nello specifico un coltello a serramanico tenuto in tasca in un luogo affollato di giorno. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi presentati erano una semplice ripetizione di quanto già respinto in appello. Inoltre, i giudici hanno confermato la legittimità del diniego dei benefici a causa della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalle modalità del fatto e da un precedente penale. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: niente sconti per chi viola gli obblighi
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, condannato per aver violato ripetutamente gli obblighi imposti dalla stessa. Il ricorrente ha impugnato la condanna lamentando l'assenza di dolo, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per questo reato basta il dolo generico, ossia la consapevolezza di violare le prescrizioni. Inoltre, l'abitualità delle condotte (precedenti violazioni ed evasioni) esclude la particolare tenuità del fatto. Infine, il diniego dei benefici di legge può essere implicito, basandosi sulla valutazione complessiva della pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Bancarotta fraudolenta documentale: condannato il fuggitivo
L'Amministratore di una società fallita è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L'imputato aveva sottratto le scritture contabili, trasferito fittiziamente la sede sociale, distratto novantatremila euro a favore di una propria ditta individuale ed era fuggito all'estero. La difesa ha chiesto la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, sostenendo l'assenza di dolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la bancarotta fraudolenta documentale si distingue da quella semplice per la presenza del dolo specifico di danneggiare i creditori. Tale intento è stato desunto da elementi concreti quali l'irreperibilità dell'amministratore, la fittizietà della nuova sede e il trasferimento di ingenti somme di denaro sui conti personali prima del fallimento.
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Bancarotta fraudolenta: condannato l’imprenditore che svuota i conti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta a carico del titolare di un'impresa individuale. L'imputato aveva sottratto dalle casse aziendali oltre 62.000 euro e beni mobili, omettendo inoltre di consegnare i registri contabili al curatore fallimentare. La difesa sosteneva che i prelievi servissero al sostentamento familiare e che la contabilità fosse semplificata. I giudici hanno respinto il ricorso, chiarendo che la tutela del sostentamento familiare non giustifica prelievi ingiustificati prima del fallimento e che la consegna tardiva dei documenti in tribunale non cancella il reato. La condanna è definitiva.
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Conto svuotato e bugie: no alle circostanze attenuanti generiche
Una collaboratrice domestica è stata condannata per aver prosciugato i conti correnti del datore di lavoro tramite continui prelievi e assegni a proprio favore. La donna ha proposto ricorso in Cassazione contestando la responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta processuale non collaborativa e la formulazione di difese false, pur non costituendo reato, possono legittimamente fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non basta infatti ripetere le tesi già respinte in appello senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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