La vicenda nasce dalla rivalità economica tra due ditte di trasporto. Dopo l'assegnazione di un appalto scolastico, l'imputato ha intimato al titolare della ditta vincitrice di ritirarsi dalle future gare pubbliche. Ha poi minacciato di dargli fuoco insieme al suo mezzo di trasporto, di aggredirlo fisicamente e di sparargli. I giudici di merito hanno qualificato la condotta come minaccia aggravata, condannando l'autore a otto mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato. La Suprema Corte ha escluso lo sfogo d'ira momentaneo o la particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità delle espressioni usate, il contesto intimidatorio e la testimonianza oculare dei presenti.
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