La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, proposto da un imputato per il reato di truffa che lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ribadisce che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente previsti, tra i quali non rientra la censura sulla motivazione relativa ad attenuanti non concordate tra le parti. La decisione sottolinea come il giudice del patteggiamento debba limitarsi a verificare la congruità dell'accordo, senza poter modificare gli elementi pattuiti, come l'esclusione di circostanze attenuanti.
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