Un soggetto, condannato per tentato furto aggravato, ha impugnato la sentenza d'appello lamentando un'errata determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata solo se illogica o arbitraria, circostanze escluse nel caso di specie, dove la pena era giustificata dall'elevata capacità a delinquere dell'imputato, dimostrata da precedenti tentativi di furto.
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