Un uomo, condannato in primo grado per aver appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati, viene assolto in appello per la particolare tenuità del fatto. La Procura Generale ricorre in Cassazione, ma la Corte Suprema conferma l'assoluzione. La sentenza chiarisce che, ai fini dell'art. 131-bis c.p., si deve valutare la modestia del danno o del pericolo e la non abitualità della condotta, considerando irrilevante la fuga dell'imputato, se la normativa sulla condotta susseguente non era ancora in vigore al momento del fatto.
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