La Corte d'Appello ha confermato la condanna di un Lavoratore per un reato contro il patrimonio (Art. 641 c.p.). Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando il trattamento sanzionatorio (la pena). La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che un nuovo esame della congruità della pena non è consentito in Cassazione, salvo vizi logici. Il ricorso è risultato generico e la pena, seppur inferiore alla media edittale, era giustificata dai numerosi precedenti penali del Lavoratore. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende a causa dell'inammissibilità ricorso penale.
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