Due imputati hanno presentato ricorso contro una sentenza che li condannava per lesioni a pubblici ufficiali, lamentando l'eccessiva pena e, per uno, la prescrizione dei reati. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale di entrambi. Ha ribadito che un ricorso inammissibile non permette di considerare la prescrizione o altre cause di non punibilità. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza precedente adeguata, considerando la condotta degli imputati (fuga, resistenza, precedenti penali) prevalente sulla confessione. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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