La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti coinvolti nella compravendita di due chilogrammi di cocaina. L'Acquirente sosteneva che si trattasse solo di un tentativo, poiché la polizia monitorava lo scambio. La Corte ha chiarito che l'acquisto di sostanze stupefacenti si consuma integralmente non appena la droga entra nella disponibilità del compratore, anche se l'operazione avviene sotto il controllo delle forze dell'ordine. Inoltre, è stata esclusa l'attenuante della minima partecipazione: la compravendita prevede condotte autonome e indispensabili, non un mero concorso secondario. Infine, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità dei giudici di merito ed era inferiore al medio edittale. I due ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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