Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione per particolare tenuità del fatto nei confronti di un soggetto indagato per minaccia aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) respingeva la richiesta e ordinava l'imputazione coatta senza tenere l'udienza camerale, dato che nessuno si era opposto. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata notifica della data dell'udienza alla persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in assenza di opposizione, l'udienza non è obbligatoria e il GIP può ordinare direttamente la formulazione dell'accusa. Inoltre, il Pubblico Ministero non ha alcun interesse legale a lamentarsi della mancata notifica a un'altra parte, come la vittima. Vince il GIP: il procedimento penale deve proseguire con la formulazione dell'accusa.
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