L'Imputato è stato condannato dal Tribunale al pagamento di un'ammenda per la contravvenzione di abbandono di rifiuti, avente ad oggetto un rimorchio pubblicitario in stato di evidente degrado e privo di gancio traino, lasciato su un'area demaniale. La difesa ha proposto impugnazione sostenendo che il mezzo fosse idoneo all'uso promozionale e coperto da assicurazione, chiedendo l'assoluzione o la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che le condanne alla sola ammenda non sono impugnabili in appello e che il veicolo, per le sue condizioni strutturali compromesse, costituiva un rifiuto a tutti gli effetti. La mancata ottemperanza all'ordine di rimozione e la presenza di precedenti penali precludono la particolare tenuità e la sospensione della pena.
Continua »