Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente stradale notturno, ha impugnato la condanna sostenendo la nullità dell'alcoltest per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la richiesta di giudizio abbreviato sana automaticamente le nullità a regime intermedio, come l'omesso avviso per l'alcoltest. Inoltre, per l'aggravante dell'incidente basta un legame materiale tra lo stato di alterazione e il sinistro, senza necessità di dimostrare un nesso causale rigoroso. Infine, la gravità della condotta esclude implicitamente la particolare tenuità del fatto. L'automobilista perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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