Un agricoltore chiede il pagamento di aiuti comunitari per la produzione di olio, ma l'ente erogatore li nega. Il motivo è un precedente provvedimento di sospensione aiuto comunitario, emesso per sospette irregolarità su annualità passate. L'agricoltore sostiene di avere ancora diritto ai fondi, non essendo mai stato dichiarato decaduto dal beneficio. La Corte di Cassazione dà torto all'agricoltore. Stabilisce che la sospensione, anche se basata su un semplice sospetto, è un atto legittimo che blocca l'erogazione. L'agricoltore avrebbe dovuto impugnare l'atto di sospensione stesso, non chiedere direttamente il pagamento. Il suo diritto, quindi, non era pienamente esigibile.
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