La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12073/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un correntista contro un istituto di credito. Il caso verteva sull'onere probatorio in un'azione di ripetizione di indebito. La Corte ha ribadito che spetta al correntista, che agisce per la restituzione di somme, provare l'assenza della 'causa debendi', ovvero la mancanza di un contratto valido. Non è sufficiente allegare la mancata produzione del contratto da parte della banca; il cliente deve fornire la prova del fatto negativo, ad esempio tramite presunzioni o dimostrando fatti positivi contrari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza, non avendo specificato adeguatamente le questioni sollevate nei gradi di merito.
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