Una società contribuente, dopo aver presentato ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria, ha deciso di rinunciare all'impugnazione. La controparte ha accettato la rinuncia con un accordo per la compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell'accordo, ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione chiarisce che, in caso di rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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