La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25203/2024, ha negato il diritto all'indennità di esproprio coltivatore ai soci di una cooperativa agricola. I ricorrenti coltivavano un fondo, affittato alla cooperativa da un ente pubblico, che è stato poi espropriato. La Corte ha stabilito che tale indennità spetta solo in presenza di un rapporto agrario tipico e diretto tra proprietario e coltivatore, escludendo quindi i rapporti "derivati" come quello dei soci. La decisione si basa su un'interpretazione restrittiva della norma (art. 42 TUE) volta a tutelare le finanze pubbliche e a limitare il beneficio ai soli casi espressamente previsti dalla legge, respingendo anche i dubbi di incostituzionalità.
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