La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una debitrice, confermando l'inammissibilità del suo appello. La causa verteva su un'opposizione all'esecuzione in cui era stato ordinato di integrare il contraddittorio. La ricorrente aveva notificato l'atto via PEC ai legali di alcune parti, che però le rappresentavano solo nel procedimento esecutivo e non in quello di opposizione, dove erano contumaci. La Corte ha stabilito che, in caso di litisconsorzio necessario, la notifica a una parte contumace deve essere personale e il vizio è insanabile, portando alla soccombenza e alla condanna per lite temeraria.
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