Una società utilizzatrice ha contestato la validità di una clausola floor inserita in un contratto di leasing per un capannone industriale, sostenendone la natura vessatoria e la qualifica di derivato implicito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. L'ordinanza ha stabilito che la clausola floor non è vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e non costituisce uno strumento derivato, ma una legittima pattuizione per regolare la variabilità del tasso. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato adeguatamente i documenti essenziali alla decisione.
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