Una società ha impugnato un avviso di accertamento IVA relativo a vendite a un'entità di San Marino. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio di esterovestizione. La Corte ha stabilito che, ai fini IVA, prevale la sede effettiva (il luogo di reale gestione) sulla sede legale formale. Le operazioni sono state quindi correttamente riqualificate come interne al territorio italiano e soggette a IVA, poiché la società acquirente, sebbene registrata a San Marino, era di fatto amministrata dall'Italia.
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