La Corte di Cassazione conferma la decisione d'Appello che aveva riqualificato un rapporto di volontariato in lavoro subordinato mascherato. Il caso riguarda un'infermiera, formalmente volontaria per un'associazione, che di fatto lavorava per un'azienda sanitaria pubblica. La Corte ha stabilito che, nonostante la nullità del contratto per violazione di norme imperative, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo di lavoro prestato, ai sensi dell'art. 2126 c.c. La responsabilità economica ricade esclusivamente sull'ente pubblico che ha beneficiato della prestazione, e non sull'associazione intermediaria.
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