Una società, co-debitrice con un'altra poi fallita, ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per il suo futuro diritto di regresso, pur non avendo ancora pagato il creditore comune. La richiesta è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che il diritto di regresso sorge solo con l'effettivo pagamento. Poiché il pagamento è l'elemento costitutivo del diritto stesso, non è possibile un'ammissione al passivo, neanche condizionale, prima che questo avvenga.
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