Un marito, dopo la separazione, chiede alla moglie la restituzione delle somme da lui versate per l'acquisto e il mutuo della casa familiare cointestata. La moglie si oppone, sostenendo che tali pagamenti rientrassero nell'obbligo di contribuzione familiare. La Corte di Cassazione ha stabilito che le spese sostenute da un coniuge per la casa familiare, anche in regime di separazione dei beni, si presumono effettuate per adempiere a tale dovere di solidarietà. Pertanto, non sono rimborsabili, salvo prova contraria di un diverso accordo (come un prestito). La Corte ha annullato la precedente decisione, rinviando il caso per un nuovo esame.
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