La Corte di Cassazione ha confermato l'improcedibilità per alcuni reati edilizi a causa dell'avvenuta prescrizione, respingendo la richiesta di assoluzione piena avanzata dagli imputati. I giudici hanno chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato per prescrizione, l'assoluzione nel merito può essere pronunciata solo se l'innocenza emerge in modo evidente e immediato dagli atti, senza necessità di approfondimenti istruttori. Nel caso di specie, le opere non potevano considerarsi ultimate entro i termini del condono edilizio, poiché il tetto era costituito solo da un telo di plastica su una struttura metallica. Inoltre, la semplice titolarità formale del terreno non esclude la responsabilità dei comproprietari per l'abuso. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »