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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Prescrizione del reato e risarcimento: serve la prova del danno
La Corte d'Appello dichiarava estinto per prescrizione il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due imputati, confermando tuttavia la loro condanna al risarcimento dei danni verso il paziente. I condannati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la totale assenza di motivazione sul nesso causale tra la condotta abusiva e le lesioni fisiche lamentate dalla parte civile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso: nei casi di prescrizione del reato e risarcimento, il giudice non può limitarsi a confermare i danni con un generico rinvio al primo grado. Egli deve verificare autonomamente la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito civile. La sentenza è stata annullata limitatamente ai danni con rinvio al giudice civile.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato aveva concordato una riduzione di pena davanti alla Corte di Appello, rinunciando formalmente alle doglianze sulla propria colpevolezza e sulla recidiva. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando l'assenza di motivazione sulla propria responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un concordato in appello rinuncia a contestare il merito dell'accusa e non può proporre ricorso per Cassazione su punti già oggetto di rinuncia o di patto sanzionatorio, salvo il caso eccezionale di una pena illegale. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul merito
Due imputati hanno pattuito la rideterminazione della pena tramite concordato in appello per reati di resistenza e ricettazione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la responsabilità penale e lamentando il mancato proscioglimento d'ufficio da parte della Corte territoriale. I Supremi Giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. L'accordo sulla pena comporta l'espressa rinuncia ai motivi di merito, precludendo ogni successiva contestazione in sede di legittimità, salvo l'ipotesi di pena illegale. Gli imputati sono stati quindi condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e stop ai ricorsi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado per violazione della normativa sugli stupefacenti. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata valutazione di una possibile causa di non punibilità immediata. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Il concordato in appello limita in modo rigido i motivi di impugnazione in sede di legittimità. L'interessato può contestare solo vizi sulla volontà negoziale, assenza di consenso del pubblico ministero, difformità della sentenza dall'accordo o applicazione di una pena illegale. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sottrazione di cose sottoposte a sequestro: ricorso inammissibile
La Corte d'Appello aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un imputato accusato del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. L'interessato ha tuttavia presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione sull'elemento soggettivo, questioni relative alle violazioni amministrative del Codice della Strada e domandando nuovamente la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente ha chiesto di fatto un beneficio già interamente accordato dai giudici di merito. Tale condotta processuale ha determinato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna resa definitiva
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di violazione della sorveglianza speciale commesso nell'agosto 2019. La difesa ha lamentato un vizio di motivazione dei giudici di merito e la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha giudicato l'impugnazione del tutto generica e priva del necessario confronto con gli elementi di fatto e di diritto emersi nel processo. I giudici di merito avevano infatti accertato e descritto puntualmente le trasgressioni commesse dal soggetto in due diverse date. La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna penale e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: addio ai ricorsi sulla colpa
Due imputati hanno stipulato un concordato in appello per definire la propria pena, rinunciando espressamente ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione e contestando il calcolo della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto nel secondo grado preclude ogni successiva contestazione sulla colpevolezza e sulla misura della pena, salvo i casi di sanzione oggettivamente illegale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: accordo e divieti
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, ricevendo quattro anni di reclusione e una multa. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro patteggiamento contestando la sufficienza delle prove e la sussistenza delle circostanze aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi sceglie il rito alternativo accetta la ricostruzione del fatto e non può ridiscutere gli elementi probatori in sede di legittimità. La legge limita rigidamente i motivi di impugnazione delle sentenze concordate. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Bancarotta fraudolenta documentale: reato estinto per prescrizione
La Corte d'Appello aveva confermato la condanna penale nei confronti di un imprenditore per bancarotta fraudolenta documentale a seguito del fallimento della sua società dichiarato nel 2013. Il manager ha proposto ricorso per Cassazione contestando la presenza del dolo e l'illogicità della motivazione. I giudici supremi hanno ritenuto l'impugnazione ammissibile e non manifestamente infondata. Tuttavia, il notevole lasso di tempo trascorso dalla dichiarazione di dissesto societario ha determinato l'estinzione del reato prima dell'esito finale. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza di condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione, azzerando le conseguenze penali a carico dell'imputato.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso sul merito
L'Imputato ha definito il giudizio di secondo grado ricorrendo al concordato in appello, accettando una pena ridotta e rinunciando ai motivi di gravame relativi alla responsabilità penale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione in merito alla mancata declaratoria di cause di non punibilità immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. La legge non consente di impugnare per difetto di proscioglimento d'ufficio una sentenza scaturita da un accordo in cui si è espressamente rinunciato alla contestazione della colpevolezza. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: sconto accettato ma ricorso bocciato
L'imputato, condannato per introduzione illecita di telefoni in carcere, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi sulla responsabilità per ottenere uno sconto di pena con le attenuanti generiche. Dopo la rideterminazione della pena, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla propria colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'accordo preclude contestazioni sulla responsabilità o sul mancato proscioglimento, rendendo impugnabile la sentenza solo per vizi sul consenso, per difformità della pronuncia o per pena illegale. L'imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accordo e ricorso contro il patteggiamento: i limiti
L'Imputato, accusato di usura ed estorsione con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, concordava una pena di due anni di reclusione senza pene sostitutive, dopo che il giudice aveva respinto la detenzione domiciliare per divieto normativo sui reati gravi. Successivamente, la difesa proponeva ricorso contro il patteggiamento, contestando la costituzionalità del divieto di conversione della pena e lamentando la mancata motivazione sull'aggravante mafiosa e sul proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento: l'accordo finale aveva superato la precedente istanza e la legge limita tassativamente le censure ammissibili contro la sentenza concordata, escludendo i vizi di pura motivazione. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sulla pena pattuita
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado stipulando un concordato in appello, attraverso il quale ha concordato una riduzione della sanzione e ha rinunciato a tutti gli altri motivi di gravame. In seguito, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza proprio in merito alla determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di udienza. I giudici hanno chiarito che l'accordo preclude contestazioni sulla congruità della pena concordata, a meno che non si tratti di sanzione totalmente illegale o di vizi nella formazione della volontà negoziale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: limiti legali e sanzioni
L'Imputata ha concordato l'applicazione della pena tramite accordo formale davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, la difesa ha presentato impugnazione lamentando la mancata verifica preliminare di una possibile causa di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento, precisando che la legge processuale limita rigidamente le ragioni per contestare la sentenza concordata. L'omessa valutazione dell'assoluzione non costituisce un vizio deducibile dopo l'intesa sulla sanzione. La decisione ha confermato integralmente la pena concordata, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo chiuso e rigetto
Due imputati concordano con il giudice una pena per vari episodi di furto aggravato, sia tentati che consumati. Successivamente, entrambi decidono di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancata assoluzione d'ufficio e il calcolo della pena applicata. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il patteggiamento, confermando che l'accordo limita drasticamente i motivi di impugnazione e condanna i ricorrenti a pagare quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto di energia elettrica: stop al processo senza querela
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per un presunto furto di energia elettrica a carico di un cittadino. I giudici hanno rilevato la mancanza della querela da parte della società fornitrice. Inizialmente, l'accusa non contestava la destinazione dell'energia a un pubblico servizio, aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio dopo la riforma Cartabia. L'aggiunta tardiva di questa circostanza da parte dell'accusa non ha sanato l'assenza della querela nei termini di legge. La Suprema Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite e ha dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, chiudendo definitivamente il processo a carico dell'imputato.
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Ricorso contro il patteggiamento: limiti e inammissibilità
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso per contestare la motivazione del provvedimento riguardo all'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. I giudici hanno chiarito che la legge limita drasticamente la possibilità di impugnare la pena concordata. Il ricorso in sede di legittimità è consentito solo per vizi tassativi, come difetti nella volontà dell'imputato o calcoli di pena illegali, escludendo la verifica della motivazione ordinaria. L'Imputato perde definitivamente la causa e subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: limiti rigidi e sanzioni
Un imputato concorda con la pubblica accusa l'applicazione della pena per reati in materia di stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari ratifica l'intesa e applica la condanna a tre anni di reclusione e seimila euro di multa. Successivamente, la difesa propone un ricorso contro il patteggiamento lamentando la mancata motivazione del giudice sulle cause di non punibilità immediata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché la legge limita rigidamente i motivi di impugnazione delle sentenze concordate. Di conseguenza, i giudici confermano la condanna originaria e obbligano il ricorrente a pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: accordo valido senza ricorso
Un cittadino condannato per reati di lieve entità legati agli stupefacenti raggiunge un accordo in secondo grado tramite patteggiamento in appello, ottenendo una riduzione della pena. Subito dopo, l'imputato ricorre in Cassazione contestando il difetto di motivazione sulla sua personalità e sulla finalità rieducativa della sanzione concordata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: chi sceglie il concordato sui motivi rinuncia alle contestazioni precedenti e delimita l'area di giudizio della Corte, esonerando il giudice di secondo grado da obblighi motivazionali aggiuntivi sui punti non discussi. Il ricorrente subisce quindi la conferma della sanzione e la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: l’assoluzione esige prove evidenti
Un ex funzionario pubblico, accusato di concorso in illeciti edilizi e ambientali per aver favorito la realizzazione di un capannone abusivo, ottiene in appello la dichiarazione di estinzione degli addebiti per prescrizione del reato. L'imputato presenta comunque ricorso in Cassazione per ottenere un'assoluzione piena nel merito. I giudici supremi dichiarano inammissibile l'impugnazione. La legge consente il proscioglimento pieno solo se l'innocenza emerge in modo immediato, evidente e senza necessità di rivalutare le prove. Poiché il funzionario contesta la ricostruzione dei fatti senza dimostrare una prova lampante a suo favore, la prescrizione del reato resta confermata e il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
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