La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19469/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza d'appello che aveva applicato una pena concordata (c.d. "concordato in appello"). La Corte ha chiarito che, aderendo all'accordo, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Pertanto, non può poi ricorrere in Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento, poiché la cognizione del giudice è limitata ai termini dell'accordo stesso.
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