Il Tribunale di Lecce confermava il sequestro preventivo di un autoarticolato utilizzato per trasporti illeciti di rifiuti. L'Amministratrice della società proprietaria del mezzo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l'assenza del fumus commissi delicti e sostenendo la falsità dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) dell'accusa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in tema di misure cautelari reali, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza o apparenza radicale della stessa. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale era logica e coerente, avendo evidenziato le insanabili contraddizioni della difesa e l'inverosimiglianza della tesi del trasporto eseguito a insaputa della società. Di conseguenza, il sequestro preventivo è stato confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
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