Un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la totale assenza di motivazione riguardo a tale specifica prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la motivazione era presente, logica e adeguata, in quanto derivava dalla conclamata pericolosità sociale del soggetto, evidenziata da gravi comportamenti come incendi e detenzione di armi. La sentenza ribadisce che il vizio di motivazione è censurabile solo in casi estremi di assenza fisica o di motivazione meramente apparente.
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