La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da due imputati, condannati per reati legati alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. Gli imputati contestavano la classificazione del reato, ritenendo dovesse ricadere in un'ipotesi meno grave (Art. 73, comma 5, TUS), e la determinazione della pena. La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e inammissibili. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente valutato la quantità e qualità della droga, giustificando la fattispecie più grave. Inoltre, la motivazione sulla pena era sufficiente e logica. Di conseguenza, i ricorsi non potevano essere esaminati nel merito, e gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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