Un Lavoratore è stato condannato per atti persecutori (stalking) contro una Vittima. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, modificando solo la durata della pena. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che, dopo le misure cautelari, non aveva più commesso reati. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente motivato il rifiuto della sospensione condizionale della pena, basandosi sui precedenti penali del Lavoratore e sulla sua propensione a delinquere, nonostante il rispetto delle misure cautelari.
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