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Art. 1218 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 1218 Codice Civile

Risarcimento danno da perdita di chance: medico vince contro ASP
Un dirigente medico ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attivazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, della procedura di graduazione e pesatura degli incarichi. Tale omissione ha impedito al professionista di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione dal 2007 al 2013. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che la mancata attivazione della procedura costituisce un inadempimento contrattuale. Di conseguenza, il dipendente ha pieno diritto al risarcimento danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa, poiché l'omissione ha privato il medico della concreta possibilità di ottenere un trattamento economico superiore.
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Perdita di chance: l’Azienda Sanitaria risarcisce il medico
Una dirigente medica ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata attivazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, delle procedure di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi tra il 2007 e il 2013. Questa omissione le ha impedito di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che la mancata valutazione degli incarichi costituisce un inadempimento contrattuale. Di conseguenza, spetta alla dipendente il risarcimento del danno da perdita di chance, liquidabile anche in via equitativa sulla base dei pagamenti successivamente ricevuti. L'amministrazione non può giustificare il ritardo con la complessità delle trattative sindacali.
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Perdita di chance: il medico vince contro l’inerzia della PA
Un Dirigente Medico ha richiesto il risarcimento del danno all'Azienda Sanitaria per la mancata graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, che ha impedito il pagamento dell'indennità di posizione variabile dal 2007 al 2013. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che l'omessa attivazione della procedura di valutazione costituisce un inadempimento contrattuale. Tale comportamento lede il diritto soggettivo del lavoratore e giustifica il risarcimento del danno per perdita di chance. La Suprema Corte ha confermato la liquidazione equitativa del danno operata nei gradi di merito, ribadendo che spetta all'amministrazione dimostrare l'eventuale impossibilità non imputabile dell'adempimento, mentre il dipendente deve solo allegare l'inadempimento e la perdita della concreta occasione di guadagno.
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Dirigente senza indennità: risarcita la perdita di chance
Un dirigente medico ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato pagamento della quota variabile dell'indennità di posizione. L'Azienda Sanitaria non aveva avviato la procedura di pesatura e graduazione delle funzioni, impedendo il calcolo dell'emolumento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la sua responsabilità contrattuale. I giudici hanno stabilito che l'omissione della pubblica amministrazione lede un diritto soggettivo del lavoratore. Questo inadempimento genera il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance di percepire il trattamento economico aggiuntivo. La Suprema Corte ha confermato la liquidazione equitativa del danno operata nei gradi precedenti, condannando l'ente pubblico anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Risarcimento danni per perdita di chance: medico vince contro l’ASL
Un dirigente medico ha chiesto il risarcimento danni per perdita di chance a causa del comportamento dell'Azienda Sanitaria, che per anni non ha provveduto alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi. Questa omissione ha impedito al medico di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la sua responsabilità contrattuale. I giudici hanno stabilito che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di avviare e concludere le procedure di valutazione degli incarichi. La violazione di questo dovere non consente di pretendere l'adempimento forzato, ma dà diritto al risarcimento danni per perdita di chance, quantificabile dal giudice anche in via equitativa. L'Azienda Sanitaria è stata quindi condannata a risarcire il medico e a pagare le spese legali.
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Perdita di chance: medico vince contro l’azienda
Un Dirigente Medico ha fatto causa all'Azienda Sanitaria per la mancata attivazione della procedura di graduazione delle funzioni, che le ha impedito di ricevere la parte variabile dell'indennità di posizione dal 2007 al 2013. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che l'amministrazione ha l'obbligo contrattuale di avviare e concludere tale valutazione. La violazione di questo dovere lede un diritto soggettivo del lavoratore e fa nascere il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Il danno può essere liquidato dal giudice in via equitativa, prendendo come riferimento i parametri economici applicati successivamente dall'azienda stessa.
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Risarcimento danni da perdita di chance: medico batte l’azienda
Un dirigente medico di un'azienda sanitaria ha richiesto il risarcimento danni da perdita di chance a causa del mancato pagamento della quota variabile dell'indennità di posizione. L'azienda sanitaria non aveva mai avviato la procedura di valutazione e graduazione degli incarichi dirigenziali, impedendo di fatto il calcolo dell'emolumento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria, confermando la sua responsabilità contrattuale. I giudici hanno stabilito che l'amministrazione ha l'obbligo di attivare e concludere tale procedimento. La violazione di questo dovere lede il diritto del lavoratore e giustifica il risarcimento danni da perdita di chance, liquidabile anche in via equitativa dal giudice sulla base di elementi presuntivi.
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Perdita di chance: medico risarcito contro l’inerzia della AS
Un dirigente medico ha richiesto il risarcimento dei danni per la mancata attivazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, della procedura di graduazione delle funzioni. Tale omissione ha impedito al professionista di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione per diversi anni. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità contrattuale dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che la mancata valutazione degli incarichi lede un diritto soggettivo del lavoratore, legittimando la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la liquidazione equitativa del danno effettuata nei gradi di merito sulla base dei parametri economici successivamente adottati dall'ente stesso.
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Pensione di anzianità: niente risarcimento se continui a lavorare
Un professionista chiedeva il risarcimento dei danni alla propria Cassa di previdenza per il ritardo nell'erogazione della pensione di anzianità, causato dal mancato trasferimento dei contributi da parte dell'INPS. La Corte d'Appello accoglieva la domanda. La Cassazione ribalta la decisione: la pensione di anzianità richiede tassativamente la cancellazione dall'albo professionale. Poiché il professionista ha continuato a lavorare e a produrre reddito, non può pretendere un risarcimento equivalente alla pensione non percepita, poiché ciò comporterebbe un arricchimento ingiustificato. La richiesta di risarcimento viene quindi definitivamente rigettata.
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Contratto a tempo determinato: risarcimento sì, assunzione no
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti stipulati con un Consorzio di Bonifica siciliano, chiedendo la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni per l'uso abusivo del termine. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato del 2006, ma ha negato la conversione a causa del divieto regionale di assunzione senza concorso pubblico, riconoscendo solo un risarcimento di dodici mensilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno confermato che per i consorzi di bonifica siciliani vige il divieto di conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato. Tuttavia, l'abuso del contratto a tempo determinato dà comunque diritto al risarcimento del danno predeterminato per legge, senza necessità per il dipendente di dimostrare il danno subito.
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Abuso del contratto a termine: risarcimento sì, posto fisso no
Un lavoratore ha impugnato la successione di contratti a tempo determinato stipulati con un Consorzio di Bonifica siciliano, chiedendo la trasformazione del rapporto in un impiego stabile. La Corte d'Appello ha accertato l'illegittimità dei contratti ma ha negato la stabilizzazione, concedendo solo un risarcimento di dodici mensilità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che per questi enti regionali vige un divieto assoluto di assunzione senza concorso, impedendo la conversione del rapporto. L'ordinamento sanziona adeguatamente l'abuso del contratto a termine attraverso un'indennità economica predeterminata dalla legge, una misura ritenuta pienamente conforme ai principi europei di tutela del lavoratore.
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Abuso del contratto a termine: risarcimento sì, posto fisso no
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti a tempo determinato stipulati con un consorzio di bonifica siciliano, chiedendo la stabilizzazione del rapporto. La Corte d'Appello ha negato la conversione ma ha riconosciuto il risarcimento del danno. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Corte ha stabilito che per i consorzi di bonifica siciliani, qualificati come enti pubblici economici, vige il divieto assoluto di assunzione senza concorso o per divieto di legge regionale. Di conseguenza, in caso di abuso del contratto a termine, il lavoratore non può ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro, ma ha diritto esclusivamente a un risarcimento economico forfettario, calcolato secondo i criteri di legge per agevolare la prova del danno subito.
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Qualificazione della domanda giudiziale: vittoria dei lavoratori
Alcuni dipendenti hanno contestato l'inefficacia della cessione del loro ramo d'azienda da parte dell'Azienda Cedente a una Società Cessionaria. Ottenuta ragione, hanno richiesto le differenze economiche (ticket restaurant, premi di risultato e azioni) maturate nel periodo di trasferimento. La Corte d'Appello ha accolto le richieste dei lavoratori qualificando la domanda come risarcitoria anziché retributiva. L'Azienda Cedente ha fatto ricorso in Cassazione lamentando un'errata qualificazione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice può autonomamente riqualificare la natura giuridica della pretesa (principio iura novit curia) senza violare i limiti della domanda, purché non muti i fatti costitutivi. I lavoratori rimasti in causa ottengono così il pagamento delle somme spettanti.
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Perdita di chance: il medico vince in appello ma perde in Cassazione
Un dirigente medico partecipa a una selezione pubblica per un incarico di direzione ma si classifica quarto, rimanendo escluso dalla terna dei candidati idonei. Il medico agisce in giudizio lamentando errori nella valutazione dei titoli. La Corte d'appello accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo gli errori di punteggio e inserendolo virtualmente nella terna, liquidando un danno da perdita di chance pari al 10% della differenza retributiva. Il medico propone ricorso in Cassazione per ottenere un risarcimento maggiore, mentre l'azienda sanitaria presenta ricorso incidentale tardivo. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso principale del medico per vizi procedurali e inefficace il ricorso dell'azienda. Di conseguenza, il medico perde la causa e deve pagare le spese legali, confermando la decisione d'appello sulla perdita di chance.
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Scorrimento della graduatoria: idoneità non garantisce promozione
Una ricercatrice ha fatto causa al proprio ente pubblico di ricerca chiedendo la promozione al livello superiore. La lavoratrice lamentava il mancato scorrimento della graduatoria in cui era idonea e la mancata indizione di nuove selezioni biennali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste un diritto automatico allo scorrimento della graduatoria. L'indizione di nuove procedure selettive e l'avanzamento di carriera dipendono dalle scelte discrezionali dell'amministrazione, dalla disponibilità effettiva di risorse finanziarie e dalle autorizzazioni di spesa. Senza la contrattazione integrativa e i fondi necessari, l'ente non ha l'obbligo di promuovere il personale. Di conseguenza, la dipendente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Scorrimento delle graduatorie: niente obbligo senza fondi
Un dipendente pubblico idoneo in una selezione interna ha chiesto il risarcimento dei danni o l'inquadramento superiore, lamentando la mancata progressione di carriera. Il lavoratore sosteneva che l'ente pubblico avesse l'obbligo di procedere allo scorrimento delle graduatorie o di indire nuove selezioni biennali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno chiarito che la contrattazione collettiva non impone un obbligo incondizionato di indizione o scorrimento, poiché tali procedure dipendono dalle risorse finanziarie disponibili e dalla programmazione del fabbisogno di personale, elementi subordinati alla contrattazione integrativa e all'approvazione del bilancio. Pertanto, in assenza di fondi autorizzati, non sussiste alcun inadempimento datoriale né diritto al risarcimento.
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Progressione di carriera nel pubblico impiego: no a promozioni
Due ricercatori, risultati idonei non vincitori in un concorso del 2009, hanno fatto causa a un ente pubblico di ricerca. I lavoratori pretendevano la progressione di carriera nel pubblico impiego e lo scorrimento della graduatoria, lamentando la mancata indizione delle selezioni biennali previste dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'indizione delle selezioni e lo scorrimento non sono obblighi automatici. Queste procedure dipendono sempre dall'effettiva disponibilità di risorse finanziarie e dalla contrattazione con i sindacati. Senza l'autorizzazione di spesa e la copertura economica, l'amministrazione non può procedere alle promozioni. Di conseguenza, i lavoratori non hanno diritto al superiore inquadramento né al risarcimento del danno.
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Sviluppo professionale nel pubblico impiego: carriere senza fondi
Un gruppo di ricercatori ha fatto causa a un Ente di Ricerca pubblico per ottenere la promozione o il risarcimento dei danni. I lavoratori sostenevano che l'ente avesse l'obbligo di promuoverli tramite lo scorrimento di una vecchia graduatoria o l'indizione di nuovi concorsi interni biennali, come previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste un diritto automatico allo sviluppo professionale nel pubblico impiego. L'avanzamento di carriera è infatti subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria dell'ente e alla pianificazione del fabbisogno di personale, elementi che richiedono una preventiva contrattazione integrativa e le necessarie autorizzazioni di spesa. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Inadempimento dell’obbligo di assunzione: il lavoratore vince
L'Azienda subentrante nella gestione di una piscina comunale si era impegnata, tramite convenzione con il Comune, a garantire l'assunzione del personale precedente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a parità di condizioni. Tuttavia, ha proposto al Lavoratore un contratto di prestazione sportiva dilettantistica privo di tutele previdenziali, assistenziali e con condizioni economiche peggiorative. Il Lavoratore ha agito in giudizio ottenendo il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'Azienda, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'offerta di un contratto autonomo privo di garanzie costituisce un grave inadempimento dell'obbligo di assunzione, confermando il diritto del Lavoratore a ricevere un risarcimento parametrato alle retribuzioni perse per l'intera durata della concessione.
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Risarcimento danni per mancata assunzione: l’azienda paga
Una società sportiva, subentrata nella gestione di una piscina comunale, si era impegnata con il Comune a riassumere i precedenti dipendenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa alle medesime condizioni economiche e normative. Tuttavia, l'azienda ha proposto a un'istruttrice di nuoto un contratto di lavoro autonomo peggiorativo, privo di tutele previdenziali e assistenziali. La lavoratrice ha rifiutato l'offerta e ha richiesto il risarcimento danni per mancata assunzione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della società al pagamento di oltre 32.000 euro a favore della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che il contratto proposto non rispettava gli obblighi assunti, configurando un inadempimento contrattuale che giustifica il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse.
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