Un ente locale affida lavori relativi a un appalto di opere pubbliche a un'impresa, concordando una clausola che subordina il pagamento del corrispettivo all'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione. A fronte del ritardo regionale, l'impresa richiede il pagamento degli interessi di mora. La Corte d'Appello dichiara nulla la clausola contrattuale, ritenendola lesiva dei diritti dell'appaltatore. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e stabilisce che, in materia di appalto di opere pubbliche, la clausola che subordina il pagamento della sorte capitale al ricevimento dei fondi pubblici è valida. Essa individua il momento dell'esigibilità del credito e non viola le norme sugli interessi moratori. Tali interessi spettano unicamente se l'ente locale trattiene le somme oltre i termini dopo averle incassate. La sentenza viene quindi cassata con rinvio.
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